In caso di ritardato pagamento nelle transazioni commerciali la norma prevede un tasso risarcitorio per la parte che subisce tale differimento. La norma principale che definisce la mora è il D.Lgs 231/2002 modificato poi nel D.Lgs 192/2012 e nel D. LG. 132/2014.

La legge specifica l’ambito di applicazione: “transazioni commerciali” si intendono i contratti, comunque denominati,tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo;

Prevede inoltre due eccezioni:

a) debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito;
b) pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno,compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore.

Ma a quanto ammonta il tasso legale di mora o anche detto tasso moratorio?

La norma del 2014 ha alzato il suo valore di 1 punto percentuale, così determinandolo:

“1. Salvo diverso accordo tra le parti, il saggio degli interessi, ai fini del presente decreto, e’ determinato in misura pari al saggio d’interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali (modificato dal D.Lgs 192/2012 in “otto punti percentuali”). Il saggio di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale europea del semestre in questione si applica per i successivi sei mesi.

2. Il Ministero dell’economia e delle finanze da’ notizia del saggio di cui al comma 1, al netto della maggiorazione ivi prevista, curandone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.”

Che in termini matematici diventa:

Tasso di riferimento + 8% = Tasso di mora

I tassi riferimento sono qui indicati dalla BCE: http://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/key_ecb_interest_rates/html/index.en.html

Quali sono i termini di pagamento a seguito dei quali, si conta il tasso di mora?

In linea generale è necessario la costituzione in mora (art. 1219 c.c.). Ovvero si richiede al debitore di rispondere dell’obbligazione stabilita, altrimenti dovrà risarcire i danni causati da questo inadempimento (e quindi al pagamento degli interessi moratori). Tuttavia nei casi in cui le parti non abbiano stabilito nulla nel contratto tra le parti la norma viene in aiuto:

“2. Salvo il disposto dei commi 3 e 4, se il termine per il pagamento non e’ stabilito nel contratto, gli interessi decorrono, automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora, alla scadenza del seguente termine legale:
a) trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non e’ certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento e’ anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
d) trenta giorni dalla data dell’accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell’accertamento della conformita’ della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.”

Per qualsiasi altro dubbio o perplessità lasciate pure un commento a seguire.