In rete più volte mi è capitato di leggere dell’impossibilità di espatrio a causa di cartelle aperte con l’Agenzia delle Entrate Riscossione. L’affermazione non è corretta e bisogna fare un po’ di chiarezza sulla questione.

Innanzitutto la normativa di riferimento per cui si limita l’espatrio ad un cittadino italiano è la n. 1185 del 1967 che al punto 3 cita:

3. Non possono ottenere il passaporto:
a) coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla patria potestà o alla potestà tutoria, siano
privi dell’assenso della persona che la esercita e, nel caso di affidamento a persona diversa, dell’assenso
anche di questa; o, in difetto, della autorizzazione del giudice tutelare;
b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l’autorizzazione del giudice tutelare;
l’autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l’assenso dell’altro genitore legittimo da cui
non sia legalmente separato e che dimori nel territorio della Repubblica;
c) [Lettera abrogata dall’art. 215, D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271];
d) coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o
ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell’autorità che deve curare l’esecuzione della sentenza,
sempreché la multa o l’ammenda non siano già state convertite in pena restrittiva della libertà personale, o
la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto;
e) coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione
prevista dagli articoli 3 e seguenti della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
f) [Lettera abrogata dall’art. 2, comma 11, L. 15 maggio 1997, n. 127];
g) coloro che, essendo residenti all’estero e richiedendo il passaporto dopo il 1° gennaio dell’anno in cui
compiono il 20° anno di età, non abbiano regolarizzato la loro posizione in rapporto all’obbligo del
servizio militare.

In particolare al punto d):

d) coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o
ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell’autorità che deve curare l’esecuzione della sentenza,
sempreché la multa o l’ammenda non siano già state convertite in pena restrittiva della libertà personale, o
la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto;

Multa o Ammenda:

art. 17 c.1 Codice Penale: Le pene principali stabiliti per i delitti sono:[….]4) le multe[…]

art.17 c.1 Codice Penale:  Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono:[…] 2) l’ammenda.

Ne deriva che tali multe e ammende sono dovute in caso di reati e quindi di atti puniti dal codice penale.

Da cosa deriva la correlazione con l’Agenzia delle Entrate Riscossione?

Suppongo dal fatto che quando queste ammende o multe non sono pagate, sono affidate all’ente della riscossione  e quindi potrebbero risultare negli estratti ruolo.

Riepilogando l’Agenzia delle Entrate Riscossione non blocca i cittadini all’espatrio, ma a seguito di un processo di tipo penale ed a cui è stata comminata una multa o ammenda, così come definite dallo stesso codice penale, è attuabile il limite all’espatrio, che nella pratica si manifesta con il mancato rilascio dei documenti per effettuare il viaggio.

Tuttavia pagando quanto dovuto, non dovrebbero poi presentarsi ulteriori problemi.

L’illecito amministrativo invece è da considerarsi una multa o ammenda? No, in quanto l’illecito amministrativo è stato introdotto con il concetto di depenalizzazione (poi ampliato) e disciplinato da una normativa diversa dal codice penale, in particolare dalla legge n. 689/1981. Tuttavia la sanzione amministrativa può sia pecuniaria che non, ed in tal caso prevede alcune restrizioni quali il ritiro della patente, il divieto all’espatrio, etc.etc.